PROCEDIMENTO DI ACCREDITAMENTO STANDARD

Premesso che, saranno fornite a breve le indicazioni relative al procedimento di Accreditamento standard ad ogni Provider ECM che ha maturato tale condizione, si comunica che la Commissione Regionale ECM (CRECM), ha approvato nel corso della riunione del 17 giugno 2014 le seguenti linee operative in ottemperanza alla vigente normativa regionale:

- la domanda di Accreditamento standard da rivolgere all’Ente accreditante (Regione del Veneto-CRECM) si effettua per via informatica;
- la Segreteria ECM-Agenas, attraverso il canale "Comunicazioni" invita il Provider a presentare la richiesta di Accreditamento standard secondo raggruppamenti corrispondenti ai provvedimenti regionali di accreditamento adottati dalla Regione del Veneto;
- i Provider interessati dovranno confermare o aggiornare la documentazione prodotta a sistema all’atto della domanda di accreditamento provvisorio e validare la domanda di Accreditamento standard entro 90 giorni dalla comunicazione di cui sopra, pena l’esclusione dall’albo dei Provider;
- dalla data di validazione decorrono i termini del procedimento amministrativo (termine del procedimento: 180 giorni); - prima di richiedere l'accreditamento standard è necessario verificare che tutte le informazioni relative al Provider siano aggiornate; il Provider deve inoltre essere in regola con i contributi annuali previsti e con la trasmissione della relazione annuale;
- decorsi inutilmente i 24 mesi dalla data di accreditamento provvisorio e i 90 giorni dalla comunicazione della Segreteria ECM-Agenas di abilitazione alla domanda di accreditamento, senza avere presentato domanda di Accreditamento standard, il Provider con accreditamento provvisorio non avrà più titolo ad erogare formazione continua. In tal caso la Commissione Regionale ECM procederà alla sua esclusione dall’Albo dei Provider regionali;
- il Provider escluso dall’Albo dei Provider per diniego dell’accreditamento standard, avrà la facoltà di presentare la richiesta di accreditamento provvisorio trascorso un periodo minimo di almeno 6 mesi. (DRG n. 2215/2011 - All. A - Art. 7).

I Provider che validano la domanda di accreditamento standard sono sottoposti alle visite di verifica in loco da parte dell’Ente Accreditante presso la sede legale/operativa, di norma entro 60 giorni lavorativi dalla data di validazione della domanda.

L’accreditamento provvisorio resta comunque valido fino all’esito (positivo o negativo) da parte della Commissione Regionale ECM alla domanda di Accreditamento standard.