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Testo della ricerca:
Domande e Risposte
FAQ
1.01 – E’ possibile accreditare specifiche attività formative miste (blended); con quale procedura?
1.02 - È prevista una durata minima per gli eventi formativi RES-FSC-FAD?
1.03 - E’ prevista una durata massima per gli eventi formativi RES-FSC-FAD?
1.04 -
(FAQ aggiornata 09/05/2016)
Come devono essere computate le frazioni di ora?
1.05 - Qual è il numero massimo di crediti attribuibile ad un evento formativo RES-FSC-FAD?
1.06 - Quanto tempo prima devono essere inserite le (ri)edizioni?
1.07 - Quali dati richiesti dalla procedura di accreditamento sezione "eventi definitivi" possono essere modificati in fase di inserimento delle (ri)edizioni?
1.08 - E’ prevista una presenza minima di partecipazione agli eventi formativi?
1.09 - Negli attestati rilasciati dal Provider per l’assegnazione dei crediti formativi cosa deve essere riportato alla voce "obiettivo didattico/formativo generale"?
1.10 - È sempre possibile riconoscere i crediti ai docenti/relatori che svolgono la stessa attività in più edizioni di uno stesso evento formativo?
1.11 - Nel caso siano previste più edizioni di uno stesso evento formativo, è possibile riconoscere al docente/relatore i crediti in qualità di docente/relatore in una edizione, e come discente in un’altra edizione?
1-12 Al docente/relatore viene attribuito 1 credito per ½ ora di docenza o relazione (2 crediti per ora). La ½ h di docenza minima deve essere continuativa o può essere frazionabile?
1.13
(FAQ aggiornata il 19/06/15)
- Il Responsabile scientifico di un evento formativo acquisisce i crediti ECM?
1.14 - L’animatore di un evento formativo residenziale può acquisire i crediti ECM? Nel glossario Agenas si legge "L’animatore dovrebbe presenziare a tutto il corso di formazione per ottenere i crediti ECM." Quindi, se l’animatore partecipa a tutta la durata dell’evento acquisisce i crediti? Se sì, come discente?
1.15 - Come vengono attribuiti i crediti ai docenti nel caso in cui una sessione venga svolta in co-docenza?
1.16 - Il tempo previsto per la prova di valutazione dell’apprendimento può essere conteggiato nel totale delle ore di formazione accreditabili?
1.17 - Premesso che i Provider FAD accreditati presso la Regione del Veneto possono erogare formazione a distanza esclusivamente ai professionisti che operano nel territorio regionale, come possono assicurare il rispetto di tale requisito ai fini del rilascio dei crediti ECM ai discenti?
1.18 - Una videoconferenza rientra nella tipologia formativa RES o FAD?
1.19 - Nel caso in cui un soggetto rivesta contemporaneamente più ruoli (docente/relatore/tutor e discente) all’interno dello stesso evento è consentito al professionista sanitario di scegliere per quale ruolo acquisire i crediti?
1.20 - Il Patrocinio deve essere dichiarato?
1.01 – E’ possibile accreditare specifiche attività formative miste (blended); con quale procedura?
L’accreditamento di specifiche attività formative miste
(blended)
, quali eventi composti da diversa tipologia formativa, è effettuato secondo i criteri di seguito illustrati:
l’accreditamento
deve essere effettuato sulla base della tipologia formativa che impegna prevalentemente i partecipanti in termini di ore di apprendimento (a titolo esemplificativo se l’evento formativo prevede 20 ore di attività residenziale e 10 ore di attività a distanza - FAD - l’evento formativo viene accreditato utilizzando la procedura informatica per eventi residenziali); Si precisa che nel caso in cui, tra le tipologie formative sia prevista la FAD e l’impegno in ore di apprendimento risulti uguale per altre tipologie formative, il corso dovrà essere accreditato come evento FAD.
il programma
dell’attività formativa da allegare nella procedura di accreditamento degli eventi, deve indicare dettagliatamente per ogni tipologia utilizzata gli obiettivi formativi, i contenuti delle sessioni/moduli didattici, e le ore previste;
la durata dell’evento
è determinata dalla somma delle ore previste dalla diverse tipologie formative impiegate (ad esempio durata dell’evento 30 ore = 20 ore residenziali + 10 ore attività a distanza)
l’attribuzione dei crediti
alle attività formative miste deve essere effettuata sommando i crediti delle diverse tipologie formative che le compongono.
Provider pubblici e privati che ai sensi della DGRV n. 1936 del 16 luglio 2013 sono tenuti al
versamento del contributo alla spese per l’accreditamento delle singole attività formative
nel caso in cui, tra le tipologie formative sia prevista la FAD e l’impegno in ore di apprendimento risulti uguale per altre tipologie formative o con prevalenza della FAD, il
contributo dovuto
per l’evento è pari a € 1.500,00, ridotto di 1/3 in favore dei soggetti che non godono di finanziamenti di qualsiasi natura, in favore dell’organizzazione e dell’erogazione dell’attività formativa (DGRV n. 1969 del 16 luglio 2013).
1.02 - È prevista una durata minima per gli eventi formativi RES-FSC-FAD?
In base a quanto definito nel documento "Criteri per l’assegnazione di crediti alle attività ECM", è prevista una durata minima per le tipologie di formazione sul campo:
5. GRUPPI DI MIGLIORAMENTO (FSC), minimo di 4 incontri di 2 ore ciascuno (tot. 8 ore)
7. AUDIT CLINICO E/O ASSISTENZIALE (FSC), minimo di 3 incontri di 2 ore ciascuno (tot. 6 ore)
1.03 - E’ prevista una durata massima per gli eventi formativi RES-FSC-FAD?
Non è prevista una durata massima delle ore di formazione. Il tempo dedicato deve corrispondere all’efficacia dell’evento formativo in considerazione della complessità del programma.
1.04 -
(FAQ aggiornata 09/05/2016)
Come devono essere computate le frazioni di ora?
Fino a 30 minuti si arrotonda per difetto, oltre i 30 minuti per eccesso.
Si precisa che:
1) l’arrotondamento è riferito
esclusivamente alla durata dell’evento formativo
e
>non può
ricomprendere il tempo previsto per le eventuali pause e per la verifica dell’apprendimento;
2) tale arrotondamento
non si applica
alle ore della docenza per il calcolo dei crediti al docente.
1.05 - Qual è il numero massimo di crediti attribuibile ad un evento formativo RES-FSC-FAD?
Come riportato nell’allegato 1 dell’Accordo Stato Regioni del 19 aprile 2012 al paragrafo 2.5 "I crediti ECM", ogni evento non può superare il numero di 50 crediti formativi.
(Cfr.I crediti ECM vengono assegnati dal provider ad ogni programma educazionale che realizza secondo criteri uniformi indicati dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua sulla base del tempo, della tipologia formativa e delle caratteristiche del programma. Ogni evento non può superare il numero di 50 crediti formativi.)"
Si ricorda che, come riportato nel documento "Criteri per l’assegnazione di crediti alle attività ECM", la tipologia di Formazione sul Campo-
Training individualizzato
non può superare i 30 crediti.
1.06 - Quanto tempo prima devono essere inserite le (ri)edizioni?
Le (ri)edizioni devono essere inserite almeno 10 giorni prima della data di svolgimento.
1.07 - Quali dati richiesti dalla procedura di accreditamento sezione "eventi definitivi" possono essere modificati in fase di inserimento delle (ri)edizioni?
Possono essere modificati solamente i campi relativi ai seguenti dati: sede, data inizio e data fine, documento allegato relativo al programma dell’attività formativa.
1.08 - E’ prevista una presenza minima di partecipazione agli eventi formativi?
Nel documento "Criteri per l’assegnazione di crediti alle attività ECM" - viene indicata, per le diverse tipologie di formazione ECM (colonna VERIFICHE), la presenza obbligatoria prevista ai fini del riconoscimento dei crediti formativi:
FORMAZIONE RESIDENZIALE (RES) – 100%
FORMAZIONE RESIDENZIALE INTERATTIVA – 100%
CONVEGNI, CONGRESSI , SIMPOSI E CONFERENZE (con oltre 200 partecipanti) – 80 %
TRAINING INDIVIDUALIZZATO (FSC) – 100%
GRUPPI DI MIGLIORAMENTO (FSC) – 80%
ATTIVITA’ DI RICERCA (FSC) – 100%
AUDIT CLINICO E/O ASSISTENZIALE – 90%
1.09 - Negli attestati rilasciati dal Provider per l’assegnazione dei crediti formativi cosa deve essere riportato alla voce "obiettivo didattico/formativo generale"?
Nell’Attestato alla voce "obiettivo didattico/formativo generale" deve essere riportato l’obiettivo formativo dichiarato nel campo 5.1 della procedura di accreditamento "eventi definitivi" corrispondente ad una della 29 aree di riferimento previste dall’Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012.
1.10 - È sempre possibile riconoscere i crediti ai docenti/relatori che svolgono la stessa attività in più edizioni di uno stesso evento formativo?
No, in caso di docenza in edizioni dello stesso evento, i crediti devono essere conteggiati una sola volta.
(Riunione della CNFC del 20 febbraio 2014).
1.11 - Nel caso siano previste più edizioni di uno stesso evento formativo, è possibile riconoscere al docente/relatore i crediti in qualità di docente/relatore in una edizione, e come discente in un’altra edizione?
Si, al massimo una volta come discente o come docente/relatore/tutor.
1-12 Al docente/relatore viene attribuito 1 credito per ½ ora di docenza o relazione (2 crediti per ora). La ½ h di docenza minima deve essere continuativa o può essere frazionabile?
Si, può essere sia frazionabile sia continuativa.
1.13
(FAQ aggiornata il 19/06/15)
- Il Responsabile scientifico di un evento formativo acquisisce i crediti ECM?
Il Responsabile scientifico in quanto tale non acquisisce crediti.
Nel caso in cui nell’ambito dello stesso evento formativo svolga anche il ruolo di docente, relatore o tutor, con riscontro nel programma dell’evento, può acquisire i crediti ECM secondo i criteri definiti per questi ruoli.
1.14 - L’animatore di un evento formativo residenziale può acquisire i crediti ECM? Nel glossario Agenas si legge "L’animatore dovrebbe presenziare a tutto il corso di formazione per ottenere i crediti ECM." Quindi, se l’animatore partecipa a tutta la durata dell’evento acquisisce i crediti? Se sì, come discente?
Non è prevista la figura dell’animatore tra coloro che possono acquisire i crediti.
I soggetti che possono acquisire i crediti sono docente /relatore/tutor o discente.
1.15 - Come vengono attribuiti i crediti ai docenti nel caso in cui una sessione venga svolta in co-docenza?
Nel caso di una sessione svolta in co-docenza, ovvero nel caso in cui in una sessione i docenti siano due o più di due e gli interventi vengano svolti simultaneamente, si applica il criterio generale di attribuzione di due crediti l’ora per ogni singolo co-docente, a prescindere dalla durata dell’intervento all’interno della sessione. Affinché i crediti possano essere erogati, la durata minima di una sessione svolta in co-docenza deve essere di almeno mezz’ora (in tal caso ad ogni singolo co-docente viene attribuito 1 credito).
(Comunicato Age.Na.S. del 23/06/2014 – "Definizione del numero di crediti acquisibili dal singolo docente/tutor/relatore")
1.16 - Il tempo previsto per la prova di valutazione dell’apprendimento può essere conteggiato nel totale delle ore di formazione accreditabili?
Il tempo previsto per la prova di valutazione dell’apprendimento non può essere conteggiato nel totale delle ore di formazione accreditabili. Le ore accreditabili, da inserire nella piattaforma di accreditamento degli eventi alla voce "Durata effettiva dell'attività formativa", devono corrispondere al totale delle ore di attività formativa effettiva prevista nel programma. Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, la percentuale di presenza obbligatoria prevista per le diverse tipologie di formazione ECM deve essere calcolata sulle ore accreditate.
1.17 - Premesso che i Provider FAD accreditati presso la Regione del Veneto possono erogare formazione a distanza esclusivamente ai professionisti che operano nel territorio regionale, come possono assicurare il rispetto di tale requisito ai fini del rilascio dei crediti ECM ai discenti?
I Provider FAD accreditati presso la Regione del Veneto, al fine di garantire la partecipazione agli eventi ECM – FAD dei soli professionisti che operano nel territorio regionale, possono acquisire, ove necessario, un’autocertificazione sottoscritta dal discente in cui lo stesso dichiari, sotto propria responsabilità, oltre ai propri dati anagrafici anche la sede della struttura in cui svolge la propria attività lavorativa come dipendente o libero professionista.
1.18 - Una videoconferenza rientra nella tipologia formativa RES o FAD?
Una videoconferenza è una tipologia di evento Residenziale, rientrante nella tipologia "Convegni congressi simposi e conferenze" (cfr: "Criteri per l’assegnazione di crediti alle attività ECM" pag. 8). La videoconferenza deve essere inserita come unico evento ed i dettagli delle diverse sedi dove i professionisti potranno usufruire in simultanea di questa attività devono essere indicate nel programma dell’evento. La videoconferenza, se registrata su materiale durevole e quindi ripetibile nel tempo, non costituisce più attività residenziale ma FAD.
1.19 - Nel caso in cui un soggetto rivesta contemporaneamente più ruoli (docente/relatore/tutor e discente) all’interno dello stesso evento è consentito al professionista sanitario di scegliere per quale ruolo acquisire i crediti?
Premesso che è vietata l’attribuzione di crediti per più ruoli, nel caso in cui un soggetto rivesta contemporaneamente più ruoli (docente/relatore/tutor e discente) all’interno dello stesso evento, al professionista sanitario è riconosciuta la possibilità di scegliere per quale ruolo acquisire i crediti.
1.20 - Il Patrocinio deve essere dichiarato?
Premesso che nell’Accordo Stato Regioni del 19 aprile 2012 (Allegato 1 - Linee Guida per i manuali di Accreditamento dei Provider, pag. 28) viene specificato che i patrocini devono essere inclusi nella documentazione relativa al programma definitivo di ogni evento ECM, che tale indicazione è presente anche nella DGRV 1753 del 2014 e nella DGRV 1247 del 2015, si specifica che il patrocinio, al pari dello sponsor, deve essere dichiarato all’atto dell’accreditamento dell’evento formativo nella piattaforma Age.Na.S. - Regione Veneto alla voce "partner".
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